Questo articolo di repubblica.it fa il punto della situazione (anche se con qualche approssimazione): Otto prove per la licenza media e l'esame diventa un rompicapo.
Per chi ha poi uno spirito particolarmente masochistico, quello che segue è l'articolo 3 del Regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 marzo scorso. Se non riuscite a capire, non siete voi a dovervi sentire in difetto.
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell’istruzione
1. L’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo e l’esame medesimo restano disciplinati dall’articolo 11, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come integrato dall’articolo 1, comma 4, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, conmodificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
2. L’ammissione all’esame di Stato, ai sensi dell’articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e successive modificazioni è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico, nei confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità di cui all’articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni è espresso dal consiglio di classe in decimi considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado.
3. L’ammissione dei candidati privatisti è disciplinata dall’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni.
4. Alla valutazione conclusiva dell’esame concorre l’esito della prova scritta nazionale di cui all’articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni. I testi della prova sono scelti dal Ministro tra quelli predisposti annualmente dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione (INVALSI), ai sensi del predetto comma 4-ter.
5. L’esito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo è espresso secondo le modalità previste dall’articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legge.
6. All’esito dell’esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4, e il giudizio di idoneità di cui al comma 2. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.
7. Per i candidati di cui al comma 3, all’esito dell’esame di Stato e all’attribuzione del voto finale concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4.
8. Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità.
9. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola, ai sensi dell’articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
1. L’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo e l’esame medesimo restano disciplinati dall’articolo 11, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come integrato dall’articolo 1, comma 4, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, conmodificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
2. L’ammissione all’esame di Stato, ai sensi dell’articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e successive modificazioni è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico, nei confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità di cui all’articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni è espresso dal consiglio di classe in decimi considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado.
3. L’ammissione dei candidati privatisti è disciplinata dall’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni.
4. Alla valutazione conclusiva dell’esame concorre l’esito della prova scritta nazionale di cui all’articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni. I testi della prova sono scelti dal Ministro tra quelli predisposti annualmente dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione (INVALSI), ai sensi del predetto comma 4-ter.
5. L’esito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo è espresso secondo le modalità previste dall’articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legge.
6. All’esito dell’esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4, e il giudizio di idoneità di cui al comma 2. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.
7. Per i candidati di cui al comma 3, all’esito dell’esame di Stato e all’attribuzione del voto finale concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4.
8. Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità.
9. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola, ai sensi dell’articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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